1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.